Ossigeno puro.
Senza commento. Ma con molta felicità.
“Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, è libera; con decreto del presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari a un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi; restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società italiana autori ed editori (Siae)”.
Articolo 2 del decreto sulle liberalizzazioni varato in data 20.1.2012 dal Consiglio dei Ministri italiano.